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STATUTO dell’ASSOCIAZIONE “Il Sassolino ”


Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Costituzione e sede

E’ costituita in Roè Volciano l’Associazione di promozione sociale e culturale denominata “Il Sassolino”, di seguito semplicemente Associazione.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione fissa la propria sede in Roè Vociano BS
L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione potrà costituire sedi secondarie in Italia. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART.2 – Scopi

L’Associazione ha le seguenti finalità:
a)    istituire scuole di diverso ordine e grado, ispirate alla proposta educativa avviata dalle esperienze, dalle osservazioni e dalle intuizioni  di Maria Montessori, con uno sguardo aperto alle potenzialità educative dei linguaggi artistici;
b)    promuovere e diffondere la proposta educativa di Maria Montessori;
c)    promuovere nei genitori e negli adulti in genere la riflessione ed il confronto su  tematiche educative;
d)    promuovere la solidarietà familiare.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

  • indire seminari e conferenze sui temi dell’infanzia, della crescita e dello sviluppo dell’individuo in genere;
  • realizzare progetti e piani educativi ispirati ai principi pedagogici di Maria Montessori, anche attraverso l’impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea formazione;
  • realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione, nei confronti di bambini e/ o adolescenti;
  • attuare la formazione di educatori  attraverso personale esperto;
  • promuovere corsi rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere;
  • raccogliere fondi finalizzati esclusivamente agli scopi dell’Associazione medesima;
  • gestire direttamente e/o in modo congiunto con altri enti (del terzo Settore o Privati o Pubblici) servizi, anche in forma convenzionata con enti pubblici, utili al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • mettersi in rete e collaborare con altri Enti che gestiscono scuole di ispirazione montessoriana;
  • iscriversi e collaborare con associazioni a livello nazionale ed internazionale che promuovono il pensiero montessoriano.

I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso la sede dell’Associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei, compreso il domicilio dei bambini.

Per attuare le iniziative e le attività di cui sopra, l’Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, aderire e collaborare con altre associazioni che hanno simili finalità anche se in forme diverse, nonché usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da  privati o da enti pubblici, sia nazionali che internazionali.

Tutte le attività dell’Associazione potranno essere svolte mediante proprie strutture o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’ Associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute utili o necessarie allo scopo.

L’Associazione potrà richiedere l’iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore e potrà stipulare convenzioni sia con gli enti pubblici medesimi che privati.


Titolo II – ADERENTI

Art.3 – I soci

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e s’impegnano per la realizzazione delle stesse.
Chi intende aderire all’Associazione dovrà rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

Art.4 – Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei  regolamenti e per l’approvazione dei bilanci.
Tra i soci vige una disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E’ pertanto esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci prestano il loro sostegno allo svolgimento delle attività sociali in forma gratuita e volontaria ed esercitano la propria attività in cariche  direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Art.5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per il mancato versamento delle quote associative entro il termine della chiusura dell’esercizio sociale; per condotta non conforme allo spirito dell’Associazione, contraria con i fini statutari, regolamentari o in contrasto con le deliberazioni degli organi sociali; per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è l’organo sociale che ha competenza di deliberare l’esclusione dei soci, anche per  altri gravi motivi.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere, senza alcun onere a suo carico.

Art.6 – Diritti e doveri dei soci

Sono diritti dei soci:
a)    diritto di proporre iniziative;
b)    diritto di essere eletti ed eleggere,
c)    diritto di frequentare i locali e partecipare alle iniziative dell’Associazione;

Sono doveri dei soci:
a)    dovere di pagare la quota associativa annuale;
b)    dovere di attenersi ai principi dello Statuto;
c)    dovere di attenersi alle deliberazioni dell’Assemblea;
d)    dovere di tenere un comportamento tale da non danneggiare l’immagine ed il nome dell’Associazione.


Titolo III – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

a)    l’Assemblea degli aderenti;
b)    il Consiglio Direttivo;
c)    il Collegio dei Probiviri.

Art.7 – Assemblea degli aderenti

L’Assemblea de “Il Sassolino” è composta da tutti gli aderenti all’Associazione e ne è l’organo sovrano. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato presidente di turno dall’Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea almeno due volte l’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo.

L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta, da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata, su domanda motivata e firmata, da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art.8 – Oggetto delle delibere dell’Assemblea

L’Assemblea:

  • provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
  • provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • approva il  regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 9 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 10 – Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica  tre anni, è rieleggibile e nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo se sono effettivamente presenti in maggioranza i suoi membri e con i loro  voti favorevoli di maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige il relativo verbale, su apposito libro e sarà obbligatoriamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I poteri del Consiglio Direttivo sono i più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni:

  • redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • compila eventuali Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  • stipula e scioglie tutti i contratti e gli atti inerenti all’attività associativa;
  • assume e licenzia il personale dell’Associazione, ne fissa le retribuzioni e le mansioni entro i limiti stabiliti dalle norme;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • compie tutti gli atti ordinari e straordinari dell’Associazione, eccetto quelli assegnati all’Assemblea dei Soci;
  • delibera il recesso dei consiglieri.

In tale ultimo caso il numero della maggioranza richiesta per deliberare è i 2/3 dei suoi membri e la deliberazione deve essere ratificata dall’Assemblea entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea; in tal caso la revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art.12 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, sorveglia l’andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare i propri poteri ad un membro del Consiglio nonché con speciale procura, per atti particolari o categorie di atti omogenei, ad un altro socio o dipendente.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.
L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Art.13 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’adempimento del Presidente.

Art. 14 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.
Egli coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Art.15 – Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Collegio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, formato da tre componenti dell’Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione.
I componenti del Collegio dei probiviri durano in carica tre anni.

L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.
I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.
Delle riunioni e  delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.


Titolo IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art.16 – Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ART. 17 – Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa, il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art.18 – Bilancio

L’esercizio finanziario e sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’anno finanziario.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo negli ultimi tre mesi dell’anno in chiusura, per l’anno successivo.
I bilanci devono essere sottoposti all’Assemblea degli associati per l’approvazione, per questo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni precedenti la convocazione dell’adunata ordinaria e mantenuti a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivo ed interesse alla loro lettura. La richiesta di copie potrà essere soddisfatta a spese del richiedente.

Art.19 – Avanzi di gestione

All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ degli aderenti all’Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.


OBIETTIVI

Gli obiettivi primari dell’Associazione Il Sassolino sono:

  • istituire scuole di diverso ordine e grado, ispirate alla proposta educativa avviata dalle esperienze, dalle osservazioni e dalle intuizioni di Maria Montessori, con uno sguardo aperto alle potenzialità educative dei linguaggi artistici;
  • promuovere e diffondere la proposta educativa di Maria Montessori;
  • promuovere nei genitori e negli adulti in genere la riflessione ed il confronto su tematiche educative;
  • promuovere la solidarietà familiare.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, l’associazione Il Sassolino si impegna anche nella vendita di libri e riviste, con l’intento di migliorare e diffondere sul territorio la conoscenza dei principi educativi Montessoriani. Nel tempo si è avvalsa della collaborazione di diverse istituzioni:

  • Cooperativa S. Giuseppe di Roè Volciano (BS), che mette a disposizione in comodato d’uso i locali della Casa dei Bambini;
  • A.M.IT.E (Associazione Montessori Italia Europa), con sede in Milano, che collabora nella consulenza pedagogica alla Casa dei Bambini e nelle iniziative di formazione ed aggiornamento;
  • Scuola Montessori di Milano Via Milazzo;
  • Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti, Piacenza;
  • Istituto per l’Apprendimento Olistico di Tegernsee (Germania).